Art. 8.

      1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, termine entro il quale è nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dalla medesima data, nella legislazione vigente in materia, le parole: «procuratore nazionale antimafia» devono

 

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intendersi sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».